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Incentivi alle assunzioni


1° BANDO


Data apertura: 20 settembre 2013


Data chiusura prevista: 30 giugno 2015


DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale.


Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di eta', e' istituito in via sperimentale un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'assunzione deve riguardare lavoratori, di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:


siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
vivano soli con una o piu' persone a carico.
Le assunzioni devono comportare  un  incremento  occupazionale  netto  e   devono   essere effettuate a decorrere dal 07 agosto 2013. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed e' corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve le diverse  regole  vigenti  per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può  comunque superare l'importo di 650,00 euro per  lavoratore assunto.


L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650,00 euro mensili  per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato.


L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei  lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro. 


L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute, a partire da 60 giorni della pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale.


2° BANDO


Incentivi a sostegno dell'occupazione per i datori di lavoro privato.


E' concesso un beneficio ai datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, da imprese che occupano meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.


Per usufruire del beneficio il datore di lavoro dovrà garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.


Il beneficio è quantificato in € 190,00 mensili per 12 mesi per i lavori assunti a tempo indeterminato e € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato 


3° BANDO: CHIUSO


INCENTIVI STRAORDINARI ASSUNZIONI alle aziende delle province di brindisi, lecce, taranto, bari e foggia.


E’ istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo al fine di promuovere, in via straordinaria, l’occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell’attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata. 


Gli incentivi sono individuati come segue:


incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro.


incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro con incremento della base occupazionale.


L’INPS corrisponde l'incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto (17 ottobre 2012) e sino al 31 marzo 2013. L’incentivo è riconosciuto per i contratti stipulati con giovani di età fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall’età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.


Per ogni assunzione a tempo determinato, con incremento della base occupazionale, di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall’età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013, l’Inps corrisponde un incentivo del valore di 3.000 euro.


Il contributo sarà elevato:


a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi,  per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale e sino al 31 marzo 2013;


a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi,  per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale e sino al 31 marzo 2013.


Gli incentivi sono corrisposti dall’INPS  in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l’Istituto. Viene attribuito un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un’unica soluzione decorsi sei mesi a partire dalle trasformazioni o assunzioni.


Over 50 e donne nella legge 92/2012
La Riforma del Mercato del lavoro (Legge 92/2012), se da un lato ha abrogato il contratto di inserimento (artt. 54 e ss D.Lgs. 276/2003), volto a garantire la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente deboli, ha introdotto degli incentivi contributivi in favore di lavoratori over 50 e delle donne.
Riguardo ai lavoratori ultracinquantenni essa ha in particolare previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, vi sia la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; inoltre, se il contratto di assunzione viene successivamente trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione; mentre nel caso in cui l’assunzione venga effettuata ab origine con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.


In favore delle donne, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, è prevista una riduzione pari al 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro, per l’assunzione di:


donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera  e) del Regolamento 800/2008 della Commissione Europea, individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze;
donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
La suddetta agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. 


Apprendistato per le aziende delle province di brindisi, lecce, taranto, bari e foggia: sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs 167/2011. 
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3 Testo Unico), 


- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.4 T.U.), 


- Apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5 T.U.). 


Nello specifico possono essere assunti con il primo contratto i soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni (quattro nel caso di diploma quadriennale regionale). La seconda tipologia di contratto è destinata a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata e le modalità di formazione non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano. Il terzo contratto può essere utilizzato per l'accesso alle professioni che hanno un ordine professionale o per esperienze professionali tecniche. È destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni.


Per la regolamentazione della disciplina dell'Apprendistato è bene sapere che a seguito della normativa - che è stata recepita con modalità differenti a livello regionale - sono stati emanati diversi indirizzi operativi da alcune Regioni (altre sono in fase di elaborazione), in accordo con le parti sociali e una serie di altri organi istituzionali tra cui le università e le altre istituzioni scolastiche.


Incentivi Contributi: la Finanziaria 2007 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro usufruiscono, in via generale, di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali cui va sommata quella a carico del giovane, pari al 5,84%, per cui il totale complessivo è pari al 15,84%. La Legge stabilità 2012 ha previsto che per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, sia riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i dodici mesi successivi. La legge n. 167/2011, prevede la possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall'età anagrafica posseduta al momento dell'assunzione. I lavoratori in mobilità così assunti non rientrano nella base di calcolo prevista da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti (es. disabili).


L’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del contratto anche con due livelli stipendiali inferiori a quelli di “approdo”. C’è da osservare, tuttavia, come alcuni contratti collettivi, soprattutto per talune qualifiche, abbiano previsto un percorso di avvicinamento al livello massimo, attraverso scatti intermedi (magari di un livello a “metà percorso”) o, in altri casi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, l’abbassamento di un solo livello.


Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP. 


Contratto per sostituzione per le aziende delle province di brindisi, lecce, taranto, bari e foggia
Ai datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche tramite agenzia) in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi.


Gli incentivi contributivi spettano all’azienda fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente in astensione, oppure per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.


Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l'impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia per il lavoro le somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto. Per beneficiare della riduzione, le aziende interessate devono attestare con autocertificazione che l'assunzione a termine del lavoratore è effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che i dipendenti sono meno di 20. Per il rispetto di tale requisito dimensionale, vanno ricompresi nel numero i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti (es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati “pro – quota” e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente.


Non vi rientrano, invece, gli apprendisti, i lavoratori assunti provenienti da esperienza socialmente utili o di pubblica utilità, nonché tutti quelli che, a vario titolo, non sono titolari di rapporto di lavoro subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, prestatori di lavoro occasionale ed accessorio, ecc.).


Il lavoratore può essere sostituito anche da due lavoratori con contratto a tempo parziale: l’INPS, con circolare n. 28/2001, ha affermato che lo sgravio è riconosciuto a condizione che la somma d’orario risulti pari a quella del sostituito.


Regole specifiche sono in vigore per le aziende agricole e quelle operanti nel settore dello spettacolo.


Cooperative sociali per le aziende delle province di brindisi, lecce, taranto, bari e foggia
Nel caso delle cooperative sociali, purché iscritte nell’apposita sezione del registro prefettizio, gli incentivi consistono nell’azzeramento delle aliquote complessive per l'assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) applicate alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa con forti difficoltà in ambito familiare, persone detenute o internate ammesse al lavoro esterno). Tali imprese, infatti, sono quelle caratterizzate dal fatto di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 Legge 381/1991), attraverso:


la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A)
lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).
Un decreto concertato tra i Ministeri di Grazia e Giustizia e dell’Economia e delle Finanze indica, ogni biennio, le aliquote sulle retribuzioni corrisposte ai detenuti o agli internati nelle strutture penitenziarie, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno.


Nei confronti dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro esterno, gli sgravi si applicano anche nei sei mesi successivi alla fine dello stato detentivo. 


Giovani degli istituti professionali per le aziende delle province di brindisi, lecce, taranto, bari e foggia
Chiunque assuma giovani diplomati - che non abbiano superato i 32 anni - presso un istituto professionale o giovani in possesso di un attestato di qualifica godrà per i primi sei mesi  di una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per ciascuno di loro (articolo 22,legge 28 febbraio 1987, n. 56). I contratti collettivi di lavoro possono inoltre disporre per questa categoria di dipendenti un limite massimo retributivo.


Sud Italia per le aziende delle province di brindisi, lecce, taranto, bari e foggia 
Il 10 maggio 2012, è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni il decreto attuativo redatto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale, che concede alle aziende un bonus (credito d’imposta) per assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Sud Italia: si tratta di uno sgravio fiscale del 50% sui costi salariali sui contratti stipulati con personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013. Le otto regioni interessate dallo stanziamento dei fondi, che ammontano a142 milioni di euro, sono Abruzzo (4 milioni di euro), Molise (1 milione di euro), Basilicata (2 milioni di euro), Campania (20 milioni di euro), Calabria (20 milioni di euro), Puglia (10 milioni di euro), Sicilia (65 milioni di euro) e Sardegna (20 milioni di euro).
Da precisare che le risorse sono destinate alle sole imprese che assumano a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati: nel primo caso il credito d’imposta è concesso fino al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, mente nel secondo caso il contributo è stanziato fino al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi alla stabilizzazione.


Secondo la definizione della Commissione Europea, si classifica come un lavoratore “svantaggiato”: 
chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale
i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età
chi vive solo con una o più persone a carico
i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT)
chi è membro di una minoranza nazionale.
Mentre viene definito lavoratore “molto svantaggiato” chi è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.


Nel caso di assunzioni a tempo parziale e indeterminato, il credito d’imposta viene stabilito in modo proporzionale alle ore di lavoro effettuate. Per richiedere gli incentivi le imprese devono inoltrare la domanda alla Regione di competenza.


L’incentivo è volto ad incrementare la base occupazionale nelle Regioni coinvolte, pertanto il bonus fiscale verrà revocato in caso di indebito utilizzo, ovvero qualora: 
il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione
i nuovi posti di lavoro non siano conservati per almeno due anni in caso di PMI o tre anni dalle altre imprese
vengano accertate violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
L’agevolazione non può essere cumulata con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.


Disabili per le aziende delle province di brindisi, lecce, taranto, bari e foggia
Incentivi notevoli vengono corrisposti anche a chiunque assuma a tempo indeterminato disabili. 


Quanto agli incentivi economici, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti dei fondi stanziati e ripartiti secondo criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro di concerto, con il Ministero dell’Economia, sentita la Conferenza unificata Stato–Regioni, concedono un contributo che, tuttavia, è sottoposto alle seguenti condizioni: che l’assunzione sia a tempo indeterminato che l’eventuale periodo di prova abbia avuto esito positivo e che, se per qualsiasi causa il rapporto si sia risolto ante tempus, lo stesso abbia avuto una durata fino alla concessione del contributo, che avviene l’anno successivo. Il contributo ammonta fino al 60% del costo salariale lordo annuo per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità non inferiore all’80% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra o con handicap psichico; fino al 25% del costo salariale annuo lordo, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra. E’ previsto inoltre il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l’adeguamento della postazione di lavoro dei disabili con una percentuale di invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche.


Sono, inoltre, previsti incentivi di natura normativa. L’art. 12 della legge n. 68/1999 (riformato dall’art. 1, comma 37, della legge n. 247/2007), consente di adempiere all’obbligo di riserva in favore dei disabili anche mediante convenzioni di inserimento temporaneo, con finalità formative, che comportano l’assunzione a tempo indeterminato ed il contestuale distacco presso cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti o altri datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo, con oneri retributivi e contributivi a carico del soggetto ospitante, al quale il datore di lavoro si impegna a conferire commesse di importo non inferiore. Esse sono utilizzabili per una sola persona o entro il limite del 30% della quota d’obbligo. Non possono avere una durata superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabili per altri dodici, decorsi i quali non sono ripetibili per la stessa persona, salvo diversa valutazione del comitato tecnico.


Analoghe convenzioni possono essere stipulate per l’inserimento temporaneo di detenuti disabili.


L’art. 12–bis della legge n. 68/1999 consente di adempiere all’obbligo di riserva anche mediante convenzioni di inserimento lavorativo, che comportano l’assunzione del lavoratore disabile direttamente da parte di cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo (in possesso di particolari requisiti di idoneità e regolarità), ai quali il soggetto obbligato si impegna a conferire commesse di lavoro di importo non inferiore agli oneri retributivi e contributivi derivante dall’assunzione.


Esse sono utilizzabili per una sola persona o entro il limite del 10% della quota d’obbligo, solo per lavoratori con particolari difficoltà d’inserimento. Non possono avere una durata inferiore a tre anni, prorogabili una sola volta, per un ulteriore periodo di durata non inferiore a due anni, decorsi i quali il lavoratore può essere assunto con richiesta nominativa.  


VOUCHER LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO
Attenzione: le informazioni di seguito riportate si riferiscono all’applicazione del lavoro occasionale accessorio con la normativa precedente l’entrata in vigore della L. n.92/2012.


È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. 


Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher). Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. 
Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. 


Vantaggi


Per il committente: Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. 


Per il prestatore: Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari. 


Il 'committente' 


I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:


famiglie;
enti senza fini di lucro;
soggetti non imprenditori;
imprese familiari
imprenditori agricoli;
imprenditori operanti in tutti i settori;
committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico).
Gli Enti locali possono impiegare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.
Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.


L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche. 


Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio 


I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:


pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; 
studenti nei periodi di vacanza: sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. 
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali): 
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; 
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; 
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre; 
Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno. 
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anni 2011, 2012 e 2013): cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità; 
lavoratori in part-time (anni 2011 e 2012): i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. 
altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.
Si precisa che studenti, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Gli studenti possono, inoltre, essere impiegati nelle Scuole e nelle Università. 


I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. 
Di seguito, è possibile consultare schede riepilogative e informazioni relative all'applicazione della normativa nell'ambito agricolo, nei settori del commercio, turismo e servizi, nel settore domestico e per le imprese familiari.
Applicazione ambito agricolo
Applicazione settori commercio, turismo e servizi 
Relativamente al settore domestico, si precisa che il lavoro occasionale accessorio è riservato alla collaborazione attivata da committenti privati per esigenze familiari (Circ. Inps n. 44/2009). Si evidenzia, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 19/E del 1°giugno 2012, ha precisato che i committenti possono dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali (pari al 13% del valore nominale del buono) versati attraverso i buoni lavoro utilizzati per attività svolte in ambito domestico.
Applicazione imprese familiari
Attività lavorative 


In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito:


di lavori domestici;
di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali);
dell’insegnamento privato supplementare;
di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da committenti privati);
in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, Scuole e Università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
di attività agricole rese a favore di:  
imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) e – per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 – soggetti percettori di misure di sostegno al reddito;
imprenditori con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nell’ambito di tutti i settori produttivi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività specifiche;
della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
di attività svolte sulle imbarcazioni da diporto art.49 bis (Noleggio occasionale) del D.Lgs n. 171 del 18/7/2005 previsto dall’art. 1, co.1  della Legge n. 27 del 24/3/2012;
in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;
in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010-2011 e 2012, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della L. 2/2009;
in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part-time (anno 2010, 2011 e 2012) con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Limiti economici per il prestatore 


Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. 
Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità,titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare (da intendersi per il prestatore come netto, pari a 4.000 euro lordi per il committente).
Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio. 


Limiti economici per il committente 


Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro nette, per anno fiscale, corrispondenti ad un importo lordo di 13.330 euro.


Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
Per quanto riguarda i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità due sono i contributi previsti, a seconda che si utilizzi un contratto a tempo indeterminato o uno a tempo determinato (art. 25, co. 9 e art. 8, co. 2 dellaLegge 223/1991). 


Nel primo caso, la contribuzione è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 18 mesi e viene corrisposto il 50% dell’indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi. Nel secondo caso, la contribuzione è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi (che diventano 24 qualora venga trasformato in un tempo indeterminato). Trascorsi sei mesi dal licenziamento, il datore di lavoro può riassumere - a tempo determinato e indeterminato - gli stessi lavoratori in mobilità usufruendo dei relativi benefici economici e contributivi. 
I lavoratori in mobilità possono essere assunti tramite contratto di apprendistato a prescindere dall’età anagrafica, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. La disposizione è prevista nel Testo Unico dell'Apprendistato e chiarita nell'Interpello 21/2012. Nel caso in cui il lavoratore in mobilità abbia un'età tale da rientrare nei parametri standard dell’apprendistato, sarà il datore di lavoro a scegliere con quale tipologia contrattuale inserirlo.
Si ricorda che a fronte della graduale sostituzione della mobilità con la nuova assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), introdotta dalla Riforma del Mercato del lavoro (Legge 92/2012), a partire dal 1° gennaio 2017 i suddetti incentivi saranno eliminati.
Cassa integrazione guadagni straordinaria
Per i lavoratori e i datori di lavoro in cassa integrazione guadagni straordinaria sono previsti i seguenti incentivi:
   1) Lavoratori in CIGS


I datori di lavoro che, non avendo in atto sospensioni dal lavoro, assumono lavoratori in CIGS in deroga, lavoratori in mobilità in deroga o lavoratori in disoccupazione speciale edile in deroga con contratto a tempo indeterminato, determinato (a tempo pieno o parziale) o di apprendistato, otterranno dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore. 
L’incentivo - cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse a un particolare tipo di contratto - spetta anche se il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale. Se ne può fruire però solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione e non può essere superiore all'importo della retribuzione erogata nel corrispondente mese dell'anno. Lo stesso incentivo viene destinato ai lavoratori in CIGS in deroga, in mobilità in deroga o in disoccupazione speciale edile in deroga che desiderino avviare un’attività in proprio. Le richieste vanno inviate alla sede Inps competente. L’incentivo ovviamente sarà pari al numero di mensilità autorizzate e non ancora percepite.


   2) Soggetti in CIGS da almeno tre mesi e impresa in CIGS da almeno sei mesi


Altre agevolazioni sono previste in favore di datori di lavoro, comprese le società cooperative, che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge n. 223/1991 e che non abbiano proceduto a riduzioni di personale negli ultimi 12 mesi, per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato (o, anche, di ammissione di soci lavoratori) di soggetti in CIGS da almeno tre mesi, mentre l’impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei mesi. 
Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore è del tutto uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Presupposto per il “godimento” è la regolarità con le norme che disciplinano il DURC (documento unico di regolarità contributiva) e con il rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale od aziendale. 
L’aliquota complessiva, come sottolineato dalla circolare INPS n. 22/2007, è pari al 19,19%, essendo comprensiva del 9,19% a carico del lavoratore. L’assunzione di un lavoratore che si trova nelle condizioni appena citate comporta il riconoscimento (sotto forma di conguaglio contributivo) di una somma a favore dell’impresa pari al 50% dell’indennità di mobilità per un periodo non superiore a nove mesi per chi ha meno di 50 anni. L’incentivo sale a 21 mesi nelle aree del Mezzogiorno individuate ex DPR n. 218/1978ed in quelle ad alto tasso di disoccupazione: se il lavoratore ha più di 50 anni l’incentivo per tali zone è elevato fino a 33 mesi.


   3) Disoccupati e Lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi


Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato - pieno o parziale - lavoratori che risultino disoccupati o in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi si applica, per un periodo di 36 mesi, una riduzione del 50% dei contributi dovuti (fermo restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore). Per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per quelle artigiane, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di 36 mesi, mentre è dovuta l'intera quota a carico del lavoratore. 
Le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi (prima della legge 92/2012, l’art. 8, co. 9 della legge 407/1990 parlava di lavoratori “licenziati o sospesi”). 
Per il riconoscimento delle agevolazioni la circolare INPS n. 51/2004richiede due condizioni: la prima è la dichiarazione di responsabilità ex D.P.R. n. 445/2000 prodotta dal lavoratore al centro per l’impiego, la seconda è l’attestazione di permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione. 


MVA -  "Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale"
'Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale' - AMVA - è un Programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuato da Italia Lavoro, con il contributo dei PON del Fondo Sociale europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”. Il Programma intende promuovere l’applicazione del contratto di apprendistato, per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano. In particolare l’obiettivo è quello di sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on the job e l’inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio. Verranno promossi dispositivi per incentivare il "contratto di apprendistato", la creazione delle “botteghe di mestiere” e contributi per il trasferimento di azienda ovvero "impresa continua".


L’attività si realizza attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione.


L’azione, sviluppata sull’intero territorio nazionale, coinvolgerà gli attori del mercato del lavoro, i giovani e le aziende dei comparti produttivi tipici della tradizione italiana.


Ambito delle attività


Il Programma si realizza attraverso due linee di intervento:


un’azione di sistema, che prevede di rafforzare la cooperazione tra Stato, Regioni, Servizi per il lavoro, Associazioni di Categoria e Imprese sui temi dell’apprendistato, delle Botteghe di Mestiere e la Creazione di Nuova Impresa con particolare riferimento a comparti produttivi propri della tradizione italiana;
una sperimentazione operativa, all’interno della quale saranno promossi dispositivi, modalità operative e strumenti per favorire la formazione on the job, l’inserimento occupazionale in sinergia con la Rete di attori costituita proprio grazie all’azione di sistema.
Nell’ambito della linea di intervento "sperimentazione operativa"saranno realizzate 3 attività:


Intervento per la promozione del contratto di Apprendistato
Tale azione è finalizzata alla promozione e diffusione di un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire l’inserimento occupazionale di giovani da 15 a 29 anni.
Per le aziende che assumeranno giovani con contratto di apprendistato sono previsti:
5.500 euro di contributo per ogni giovane, che abbia compiuto quindici anni e fino al venticinquesimo anno di età, assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (in tutti i settori di attività);
4.700 euro di contributo per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività).
Sperimentazione di un modello per formare giovani all’interno di Botteghe di mestierequali strutture impegnate nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, individuate mediante un avviso pubblico (110 "botteghe dei mestieri" in altrettante province).
Per questo tipo di azione sono previsti i seguenti incentivi: 
2.500 euro mensili per ogni bottega di mestiere in cui 30 giovani disoccupati svolgono un tirocinio semestrale per la formazione on the job;
500 euro mensili per 3.300 giovani ( 30 per le 110 province) inseriti nelle botteghe che beneficeranno di un periodo (6 mesi) di formazione lavoro in azienda.
Impresa continua ovvero sviluppo e gestione di un sistema sperimentale di contributi finalizzati alla creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento di azienda. Per questo tipo di azione sono previsti i seguenti incentivi:
5.000 euro per trasferimenti di azienda compresi tra 10.000 euro e 29.999,9 euro;
10.000 euro per trasferimenti di azienda superiori a 30.000 euro.
L'attività si concluderà al 31 gennaio del 2014.


 


Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci:


ing. Mingolla Andrea


mobile: 340/9701477


mingolla.andrea@gmail.com

mercoledì 11 dicembre 2013 -