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ISTRUZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE O DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

 

Normative di riferimento: art. 113 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.; R.R. n. 26 del 9/12/2013; DPR 59 del 13/03/2013; Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013; DPCM 08/05/2015.

 

IMPORTANTI PRECISAZIONI PROCEDURALI

 

Soggetti sottoposti alle disposizioni del DPR 59/2013

 

L’art. 1 del DPR 59/2013 stabilisce i criteri per l’assoggettamento di un’impresa o di un impianto al procedimento di AUA.

In particolare, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente con la Circolare esplicativa prot. 49801/GAB del 7.11.2013, l’AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all’articolo 3, comma 1, del DPR.

Inoltre, l’AUA non si applica:

1.      ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di competenza statale (lì dove il provvedimento finale comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale incluse nell’AUA) o sottoposti al rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006);

  1. nel caso in cui l’impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. In tal caso l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’ente competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA o al PAUR i relativi progetti;
  2. agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l’autorizzazione e l’esercizio dell’impianto, come i seguenti:

a.       Procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;

    1. Procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 115/2008;
    2. Autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
    3. Gli impianti connessi alla messa in sicurezza d’emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza.

Ne consegue che un’impresa rientrante nel campo di applicazione dell’AUA che abbia la necessità di acquisire l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di cui al RR n. 26/2013 (o per insediamenti con superfici scolanti superiori a 5.000 mq e ricadenti nel capo I del regolamento o per insediamenti in cui si svolgono attività di cui al capo II dello stesso regolamento), singolarmente od unitamente ad altre autorizzazioni sostituite dall’AUA, la dovrà richiedere attraverso la procedura disciplinata dal DPR 59/2013.

In tal caso, l’istanza di AUA dovrà essere presentata al SUAP del Comune ove ricade territorialmente l’impianto, compilando il modulo di domanda (modulo AUA fax simile o modulo messo a disposizione dai singoli SUAP) sia nella parte dedicata alla raccolta dei dati anagrafici e di impianto che nella parte costituente la cosiddetta “scheda A”.

Vista la specificità della norma regionale in materia di acque meteoriche di dilavamento (RR 26/2013), il proponente dovrà integrare la documentazione tecnica di tipo relazionale e grafica indicata nell’elenco degli allegati relativo alla “scheda A” (contenuto nella parte conclusiva del modulo di domanda AUA) con quanto indicato nell’allegato 4.

La domanda di AUA è presentata dal “gestore” dell’impianto/attività al SUAP del Comune competente (territorio in cui insiste lo stabilimento) per via telematica.

Lì dove a firmare digitalmente l’istanza ed a trasmetterla sia il “referente” AUA e non il “Gestore”, è essenziale, ai fini della ricevibilità della domanda, anche la presenza della procura speciale, in formato pdf/a, che parimenti deve essere firmata digitalmente.

Fatti salvi i documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo (es. schede tecniche, documenti di riconoscimento), tutti i modelli predisposti e compilati, unitamente ai relativi allegati, dovranno essere in formato pdf/a e firmati digitalmente.

Per quanto concerne la documentazione tecnica, questa dovrà essere timbrata, firmata su supporto cartaceo dal tecnico abilitato, scansionata in formato pdf/a e firmata digitalmente, ovvero accompagnata da una dichiarazione resa dal tecnico redattore di conformità all’originale analogico in propria custodia, accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante;

La collezione di files che compongono la pratica può essere raggruppata e trasmessa anche in un unico file compresso, secondo il formato “zip o rar”.

Si rappresenta l’esigenza che i nomi dei files corrispondano al loro contenuto (es. “istanza”, “planimetria” o “relazione tecnica”).

 

Soggetti esclusi dal campo di applicazione del DPR 59/2013

Questi soggetti dovranno utilizzare o il “modello istanza di “autorizzazione” o il “modello comunicazione” che andranno debitamente compilati e sottoscritti e trasmessi direttamente alla Provincia unitamente agli allegati ivi indicati.

In caso di trasmissione telematica a mezzo pec, i files dovranno possedere tutti i requisiti sopra indicati per l’AUA, pena l’inammissibilità dell’istanza.

La domanda di autorizzazione e/o la comunicazione deve essere presentata in bollo competente (carta semplice in caso di soggetto pubblico).

 

Validità dell’AUA: L’autorizzazione unica ambientale ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio, da richiedere alla scadenza con apposita istanza di rinnovo.

Validità dell’Autorizzazione ai sensi del RR n. 26/2013: L’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, non rientrante nell'AUA, è valida per 4 (quattro) anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo

Comunicazione allo scarico di acque meteoriche: si rinnova tacitamente ogni 4 anni fermo restando che la stessa dovrà essere ripresentata per avvenute modificazioni rispetto a quanto precedentemente comunicato.