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Accesso Civico

Cos’è l’accesso civico

Il diritto di accesso civico è disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013 (come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 97/2016) all’artt. 5 “Accesso civico a dati e documenti e all’art. 5 bis “Esclusioni e limiti all’accesso civico”.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Registro degli accessi

Registro degli accessi 2017

Responsabile della Corruzione e della Trasparenza

Dott.ssa Maria de Filippo

D. P. n. 53 del 28.11.2016

e-mail: s.generale@provincia.bt.it

p.e.c.: segretariogenerale@cert.provincia.bt.it

Tel. 0883.1976050

Sede:

Piazza S. Pio X n. 9 76123 – Andria (BT)

Modalità per esercitare il diritto di accesso civico

L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L’istanza può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a.       all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b.       al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato decreto.

 

L’istanza può essere trasmessa a mezzo:

 

Alla richiesta dovrà essere allegata copia di un documento d'identità, in corso di validità.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è determinato dalla D.G.P. n. 101 del 05.07.2010.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.