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Accesso civico

Gli obblighi di pubblicazione contenuti nella presente sezione “Amministrazione Trasparente” posti dal d.lgs. n. 33/2013 in capo all’Amministrazione, comportano il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, al responsabile della trasparenza, individuato nel Dirigente del Settore Affari Generali Organi Istituzionali Contratti, ai seguenti indirizzi email: affarigenerali@cert.provincia.bt.it -  affari.generali@provincia.bt.it.

L’istanza inviata tramite mail da un privato dovrà essere accompagnata dalla scansione di un documento di identità o, dall’indicazione del numero e della data di scadenza, così che sia possibile ricondurre il documento inviato via mail alla sfera giuridica del mittente. In ogni caso, l’istante deve indicare un recapito telefonico, affinchè il Responsabile della trasparenza possa ricontattare il mittente ai fini della verifica dell’effettiva provenienza.

Si precisa che dette formalità non si osservano nel caso in cui il privato trasmetta l’istanza tramite posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda le imprese, le istanze dalle stesse presentate dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata senza l’osservanza delle formalità di cui sopra.

Per ricevere informazioni e chiarimenti in merito alla richiesta di accesso civico è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0883 1976206 Fax: 0883/1978047.

L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo secondo le modalità indicate all’interno sottosezione di 2° livello “Titolare Potere Sostitutivo”, articolata nella sottosezione di 1° livello “attività e procedimenti”